Per visualizzare il contenuto di questo sito dovresti avere il plugin Adobe Flash Player ed un browser con i JavaScript abilitati. Puoi installare il Plugin per Flash Player da Adobe Bypassa il controllo se lo desideri.
Fissata dell'Agenzia delle Entrate la misura del Bonus relativo all'autotrasporto, introdotto dalla c.d. "Manovra d'estate".
Il credito d'imposta sarà pari al 35% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e aumentata del doppio (70%) per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
Il bonus va inserito in dichiarazione dei redditi e trova un limite nel "de mimimis" consentito dalla Ue per il settore dell'autotrasporto.
Riferimento normativo: Art.83-vis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento
Calendario 2009 delle limitazioni alla circolazione
Amministratore 15-Jan-2009
Il 12 dicembre 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il consueto decreto n. 4933 che vieta la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile; f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 11 aprile; g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ; h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 14 aprile; i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile; j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile; l) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio; m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio; n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; o) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 27 giugno; p) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 4 luglio; q) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 11 luglio; r) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 18 luglio; s) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 25 luglio; t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio; u) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 1 agosto; v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto: w) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 8 agosto: x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto; y) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 15 agosto; z) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 22 agosto; aa) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 29 agosto; bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre: dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre; ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre; ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
Per maggiore chiarezza di seguito si allega il testo integrale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-Serie Generale n. 304 del 31.12.2008.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2006 la Deliberazione n. 08/07 con la quale il Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha dato attuazione alla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 febbraio 2006, definendo le disposizioni generali relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2006. A partire dall’anno 2006 sono esclusi dalle riduzioni in oggetto i veicoli appartenenti alla categoria Euro 0 ed Euro 1, poichè si è ritenuto opportuno rimodulare gli indici di sconto a favore delle categorie di veicoli più rispettose dell’ambiente.Per l'anno 2006 i pedaggi autostradali dei veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4, 5 (rispettivamente veicoli a 2 assi con altezza al primo asse superiore oltre mt. 1,30, veicoli a 3, 4 e 5 assi), adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, sono soggetti ad una riduzione compensata che si applica in accordo ai seguenti criteri:
determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun veicolo, moltiplicando il fatturato effettivo dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per gli indici di seguito riportati: - 1 per i veicoli Euro 2 - 1,5 per i veicoli Euro 3 - 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato annuo dei pedaggi in Euro
%di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00
4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00
6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00
8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00
10,83%
oltre 2.582.284,00
13%
Alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e primadelle ore 06,00 spetta una ulteriore riduzione pari al 10% dei valori percentuali riportati nella precedente tabella. Tale ulteriore riduzione và calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. La domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006 deve essere trasmessa entro il 20 luglio 2007.
Auto aziendali: rimborso IVA
Amministratore 24-Mar-2007
Il decreto legge 258/06 stabilisce che entro domenica 15 aprile 2007 si potrà richiedere, in via telematica, il rimborso dell'Iva non detratta fino al 13 settembre scorso sulle autovetture aziendali. Il provvedimento parlamentare contiene le norme varate dal Governo alla luce della sentenza della Corte di giustizia Ue sulle disposizioni italiane che negavano la detrazione.
Compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Ssn sui premi assicurativi
Amministratore 15-Feb-2007
È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.
In particolare le somme versate nel 2006 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2007 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo. Come precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3\E del 16 gennaio 2007, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo da utilizzare è il 6793, indicandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere specificato l’anno in cui è effettuata la compensazione. Si precisa che le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini Irpef o Ires, né ai fini Irap.
Calendario 2007 per limitazioni alla circolazione dei tir
Amministratore 25-Jan-2007
Il 19 dicembre 2006 il Ministro dei Trasporti ha approvato il consueto decreto che stabilisce le limitazioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito elencati:
Cambiano le regole per la deducibilità delle spese di telefonia
Amministratore 20-Jan-2007
Dal 1 gennaio 2007 la Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha ridisegnato la deducibilità dei costi di telefonia fissa (comma 402) e mobile (comma 401) per il reddito d’impresa e per il reddito di lavoro autonomo.
Il nuovo art. 102 comma 9 del TUIR, prevede che i costi di telefonia mobile sono ora deducibili all' 80% e non più al 50%. È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo. Oltre tale limite, si applica la deduzione dell’80%.
L’art. 54, comma 3-bis, del TUIR, riduce dal 100% all’ 80% la deducibilità dei costi di telefonia fissa.
I suddetti limiti di deducibilità si riferiscono a tutte le spese inerenti la telefonia fissa e mobile, come le spese di impiego, manutenzione, consumo, le quote di ammortamento e i canoni di locazione o di noleggio.
Restano immutate le regole per la detraibilità dell' IVA e quindi per le spese di telefonia fissa detraibilità in accordo al principio di inerenza, mentre per la telefonia mobile la classica detraibilità al 50%. Concludendo, si sottolinea che le imprese di autotrasporto, nel limite di un telefono per veicolo utilizzato, continuano a detrarre l'IVA al 100%.